Sono tante le figure professionali che ruotano attorno al mondo condominiale.
Il condomìnio, in alcuni casi, può essere, infatti, paragonato ad una struttura organizzata dal datore di lavoro, pubblico o privato, finalizzata alla produzione dei beni o all’erogazione di servizi. Se vengono soddisfatte queste premesse allora il condominio si può considerare un luogo di lavoro, dove il datore è l’amministratore di condominio. L’amministratore di condominio può considerarsi datore di lavoro solo per i dipendenti e non per il lavoratori autonomi affidatari di lavori e di servizi.
Come lavoratori dipendenti si indicano i lavoratori tutelati, cioè coloro che portano avanti la loro prestazione lavorativa nel condominio, con mansioni simili a quelle del portiere.
Differente è la situazione in cui i lavoratori non rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati. Nei loro confronti il condominio o l’amministratore è tenuto a redigere un documento di valutazione dei rischi.
Capita che nel condomìnio, contemporaneamente, possano essere presenti entrambi le figure professionali: lavoratori dipendenti e lavoratori occasionali. L’amministratore di condominio deve considerarsi datore di lavoro sono dei primi.