Esistono due macrocategorie di riscaldamento: riscaldamento autonomo e riscaldamento centralizzato.
Sopratutto nei condomini del Nord Italia è molto diffuso il riscaldamento centralizzato.
Un appartamento che è dotato naturalmente di riscaldamento centralizzato può decidere di distaccarsi dalla caldaia condominiale e realizzare il proprio impianto autonomo. Nonostante questo distacco, il condòmino è tenuto a sostenere alcune spese per la ripartizione dei consumi involontari e anche per i costi gestionali. Lo afferma il Dlgs 102/2014 e dalla norma UNI 10200. Può essere escluso invece dai costi relativi alla gestione del servizio di contabilizzazione del calore, dal momento che non fruisce del servizio.
Secondo l’articolo 1118 del Codice civile il condòmino in questione è costretto a pagare le spese di conservazione dell’impianto di riscaldamento centrale anche quando, magari precedentemente, non abbia partecipato alle spese in questione e abbia offerto la prova che dal distacco non derivano né un aggravio delle spese di gestione né uno squilibrio termico.