Le scale e l’androne sono da considerarsi parti comuni e, quindi, beni del condominio, secondo quanto afferma l’articolo 1117 del Codice Civile.
L’androne e le scale sono di proprietà comune anche dei proprietari al piano terra che affacciano direttamente sulla strada. Inoltre questi beni sono elementi portanti dell’edificio, assolutamente indispensabili per il godimento e la conservazione delle strutture di copertura.
Pertanto le spese quindi vanno ripartite anche tra quest’ultimi, a meno che non ci sia un atto di acquisto o un regolamento contrattuale che dica il contrario.
Le scale, infatti, sono un elemento strutturale essenziale dell’edificio, pertanto, tutti i condòmini devono partecipare in una certa misura alle spese. Lo afferma anche la Cassazione con la sentenza n. 9986 del 20 aprile 2017.