L’ordinamento legislativo e giuridico italiano ha dato diverso e nuovo spazio al Condominio ma, secondo me, l’opera è incompleta.
Infatti se tentiamo di definire compiutamente il “condominio” il profilo sociale è ancora posto in secondo ordine, nonostante ne costituisca spiccata caratterizzazione.
Nel condominio le persone condividono un territorio e per questo i rapporti tra di loro sono fortemente subordinati dagli interessi individuali alla partecipazione alle attività comuni.
Capita spesso che un argomento discusso in assemblea con opinioni differenti costituisca fonte di interruzione dei rapporti tra un condòmino e l’altro oppure solleciti la divisione in gruppi sostenitori di una tesi o dell’altra, o, in alcuni casi, allontani definitivamente dall’azione partecipativa.
La densità delle relazioni è costantemente minacciata ed i legami di vicinato sono soggetti ad allentarsi modificando l’identità della comunità condominiale. Sempre di più si corre dall’avvocato e dal giudice.
In questi casi diventa meno facile cooperare, analizzare, produrre idee e soluzioni, insomma decidere in gruppo.
Questi fenomeni, sempre più diffusi, contribuiscono a minare l’identità sociale, e il Condominio ne è un livello, perché all’interno di esso si influenzano i processi psicologici, sociali e culturali di più persone.
Certo andare d’accordo non sempre è facile. Lo è ancor meno quando vi è insufficiente, e a volte nulla, preparazione da parte dell’amministratore alla gestione dei conflitti. E’ allora che la discussione “scivola” nella ricerca del “colpevole” e la riunione diventa una riunione basata sull’emotività.
Un primo problema che il legislatore dovrebbe sanare è, pertanto, sui contenuti della formazione dell’amministratore, che è sì obbligatoria, ma non ancora ben codificata: non prevede, ad esempio, preparazione nella gestione dei conflitti. In ogni caso, non essendoci un Albo degli Amministratori, l’unico organo effettivo di controllo sull’avvenuta formazione è l’assemblea condominiale. Per assurdo la delibera di nomina dell’amministratore che non può documentare una corretta formazione iniziale/aggiornamento è da ritenersi annullabile e non nulla, svuotando, pertanto, di forza l’obbligatorietà formativa prevista dalla norma.
Altro fattore non trascurabile sono i regolamenti di condominio che andrebbero aggiornati: frequente è il caso che siano un insieme di norme dai più sconosciute e, peggio ancora, copiati da altri condomìni, quando, invece, ogni regolamento dovrebbe essere adattato alla situazione in quanto patto di convivenza tra persone diverse.
Male fanno i condòmini a scegliere a chi affidare la gestione di un patrimonio, spesso frutto di una vita di sacrifici, chiamato comunemente casa, a colui che chiede il compenso inferiore, senza pretendere di documentare la formazione iniziale e/o l’aggiornamento e senza valutare che oltre un certo numero di condomini gestiti, ad esempio oltre trenta, è difficile una gestione attenta e accurata.