A volte il Regolamento di Condominio si comporta proprio come un tiranno. Mette becco e parola su tutto.
Il regolamento di condominio può dare una restrizione alle disposizioni comunali in materia di decoro architettonico.
Lo dice l’articolo 1120 del Codice Civile:
Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano taluni parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condòmino.
Ai condòmini è vietato qualsiasi lavoro che possa ledere il decoro architettonico del condominio oltre alla sua struttura.
Mentre la sicurezza dell’edificio è facilmente misurabile, l’alterazione del decoro architettonico dell’edificio richiede una valutazione che non è sempre così oggettiva.
La Corte d’appello di Milano, nella sentenza 5355 del 2018, ha avuto modo di precisare che la relativa valutazione da parte del giudice deve essere effettuata tenendo in particolare considerazione anche la situazione oggettiva dello stabile nel momento in cui l’innovazione viene posta in essere. Se, quindi, dello stabile è già stato alterato il decoro allora non possono essere considerate punibili azioni che mantengono lo status quo della struttura.