L’amministratore di condominio si trova spesso a dover agire e a prendere decisioni per conto del condominio, ma ci sono delle azioni che questo professionista non può e non deve fare.
Una di questa, in alcuni casi, è la transazione, un contratto finalizzato a risolvere una controversia. Se viene conclusa una transazione senza una ratifica l’amministratore deve restituire quanto speso al condominio (sentenza 5021/2017 del Tribunale di Milano). Il professionista è autorizzato a gestire una transazione solo dietro autorizzazione dell’assemblea di condominio.
Se i termini dell’accordo non vengono accuratamente definiti l’amministratore non è autorizzato a transare per il condominio stesso. L’amministratore rischia di essere accusato di inadempimento all’obbligo di eseguire le delibere assembleari (Articolo 1130 del Codice Civile).
Se la transazione risulta eseguita, l’amministratore sarà costretto a risarcire i singoli condòmini interessati.
Federica Sesti Ossèo