Il Dpr 462/01 ha reso obbligatoria la verifica periodica dell’impianto di messa a terra per tutti i luoghi di lavoro dotati di impianto elettrico. Questo obbligo riguarda anche gli impianti elettrici delle parti comuni dei condomini.
Infatti, il condominio è da considerarsi luogo di lavoro non solo se sono presenti lavoratori dipendenti, come ad esempio il custode, ma anche se lavoratori non dipendenti accedono alle parti comuni del condominio per lavori periodici, quali lo svolgimento delle pulizie, o saltuari come ad esempio attività di manutenzione.
L’impianto elettrico del condominio deve essere mantenuto a norma nel tempo e deve essere oggetto di verifiche periodiche, eseguite con periodicità biennale o quinquennale dagli enti “autorizzati” dal ministero dello Sviluppo economico.
Ricordiamo che non sono valide ai fini del Dpr 462 le verifiche effettuate da professionisti o imprese installatrici (progettisti, elettricisti, manutentori, etc…). Le sanzioni in caso di mancata effettuazione sono di carattere penale e civile.
Al termine delle verifiche effettuate viene rilasciato un verbale, che da semplice documento attestante originariamente l’ottemperanza ad un obbligo imposto al datore di lavoro dall’art. 86 del decreto legislativo n.81 e dal Dpr 462/01, è diventato col tempo un documento indispensabile per la gestione del luogo di lavoro, come nel caso di rinnovi del certificato prevenzione incendi o di contenziosi assicurativi per rimborso danni.
Le verifiche consentono di garantire la sicurezza degli impianti e l’incolumità di tutti coloro che vengono chiamati, a vario titolo, a prestare la propria attività lavorativa presso il condominio.
Nel caso questi soggetti siano vittime di incidenti riconducibili a malfunzionamenti dell’impianto, a risponderne sarà il proprietario e/o l’amministratore, salvo dimostri di avere fatto il possibile per evitare l’evento (ad esempio abbia fatto effettuare le suddette verifiche periodiche).