La Corte di Appello di Milano (sentenza 73 del 10 gennaio 2020) ha sottolineato come il condomìnio sia responsabile del marciapiede antistante il proprio stabile. A sostenere questa discutibile tesi vi è il mansionario del servizio di portierato che prevede la pulizia anche della zona immediatamente antistante l’ingresso del condominio, nonchè lo spargimento di sale in caso di neve.
Sono numerosi i dubbi che questa sentenza ha suscitato: in primis il condominio non è proprietario del marciapiede (pertanto, secondo il Codice della Strada, la gestione del marciapiede spetterebbe al Comune).
Voi cosa ne pensate?