E’ reato colposo chi non cura la manutenzione dei propri beni causando danni alle persone. Lo afferma la Corte di Cassazione (sezione penale, sentenza 7665/2019) analizzando il caso di una condòmina condannata al primo grado per lesione personale colposa e per omissione di lavori.
La Corte ha ricordato nella condanna l’articolo 677 comma 3 del Codice Penale (secondo il quale anche un balcone fatiscente che reca danno ad una persona è omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina) e l’articolo 590, commi 1 e 2 del Codice Penale secondo il quale il danno alla persona è lesione personale.
E’ bene ribadire che l’autonomia del singolo proprietario nella manutenzione dei balconi è in realtà limitata. Il balcone aggettante cade per il pavimento, il soffitto, il parapetto interno e il davanzale di competenza del condòmino. La Corte ha ribadito come i frontalini (cioè la parte visibile della facciata) invece siano sempre compito del condomìnio.