La giurisprudenza ha individuato come garanti della sicurezza il proprietario dell’immobile e l’amministratore di condominio, senza però chiarire nè ipotizzare le responsabilità dell’uno e dell’altro.
La mancata manutenzione del condominio, per certo, rientra nella responsabilità penale dell’amministratore di condominio che è obbligato alla conservazione e alla vigilanza dell’edificio. In nessun caso è consentita l’ignoranza dello stato del pericolo in cui verte l’edificio, nè tantomeno è concessa una preventiva diffida.