Il condòmino può in qualsiasi momento distaccare la propria unità immobiliare dall’impianto centralizzato, rinunciando al servizio offerto dal condominio ma conservando la proprietà.
Il distacco però è soggetto prevalentemente a due fattori:
- Non possono derivare degli squilibri conseguenti al distacco da parte del condòmino
- Non potranno esserci aggravi di spesa per gli altri condòmini in seguito al distacco da parte di un condòmino
Per procedere secondo norma deve essere comunicato preventivamente il distacco all’amministratore di condominio che organizzerà un’assemblea in cui sarà sancito quanto richiesto.
Nel caso in cui, conseguentemente al distacco, si constatino notevoli squilibri o un aggravio di spesa per gli altri condòmini allora il condòmino sarà tenuto a riallacciarsi all’impianto centralizzato di riscaldamento.
E’ scontato quindi che probabilmente solo i primi che ne faranno richiesta potranno distaccarsi dall’impianto, mentre gli altri dovranno necessariamente continuare ad essere collegati.