La realtà condominiale, in tutte le sue sfaccettature, si annovera fra le
situazioni che necessitano dei chiarimenti in vista della “fase 2” della
Pandemia di Covid-19 in corso, quella disciplinata dal DPCM del 26 aprile
scorso.
Quali sono gli oneri, in questa fase, in capo ad un amministratore
condominiale? Come si differenzia un condominio con dei dipendenti al suo interno rispetto ad uno che non ne ha? Quale documentazione e quali azioni sono imprescindibili al fine di ottemperare alle varie disposizioni e protocolli emanati per limitare i rischi?
Sono questi gli interrogativi ai quali proveremo, in queste righe, a dare risposta.
E’ bene precisare subito che abbiamo due categorie di studi amministrativi: l’amministratore che gestisce come un lavoratore autonomo i propri condomini oppure lo studio che ha dei dipendenti o collaboratori che lo aiutano nello svolgere questa professione.
Fase 2 per studi amministrativi con dipendenti
In questo secondo caso, essendo datore di lavoro ex art.2 D.lgs. 81/2008 dovrà ottemperare al Protocollo del 14 marzo 2020 ed aggiornato il 24 Aprile in materia di misure di contenimento del virus anche all’interno del suo studio.
Tra le altre cose l’amministratore di condominio, in quanto il datore di lavoro, ha il compito, in questa fase, di aggiornare la Valutazione dei Rischi, integrandola attraverso i protocolli e le disposizioni emanate a tema Sars-CoV-2. Le disposizioni vanno dalle modalità di accesso ai luoghi di lavoro, alle attività informative nei confronti dei lavoratori circa gli atteggiamenti e le cautele da adottare (DPI, distanziamento sociale), alle modalità di accesso di fornitori esterni per concludersi con il tema della sanificazione.
Fase 2 per i condomini con dipendenti
Tutte queste cautele saranno da applicarsi anche all’interno dei condomini da lui amministrati che abbiano almeno un lavoratore (giardiniere, portiere, n.d.r.) per i quali l’amministratore risulta essere parimenti datore di lavoro e quindi soggetto al protocollo del 14 Marzo ed aggiornato il 24 Aprile.
A proposito di DPI, essendo il condominio, così come lo studio
dell’amministratore, un ambiente non sanitario, ricade fra quelli disciplinati dall’art.34 c.3 DL 9/2020 che prevedono l’utilizzo di mascherine chirurgiche per tutti i lavoratori (quando non sia possibile, nello svolgimento delle mansioni, rispettare la stella polare da seguire in questa emergenza: il distanziamento sociale). È opportuno mettere a loro disposizione anche guanti monouso e detergente per le mani a base alcolica.
Fase 2 per condomini con collaboratori saltuari
Qualora l’immobile non abbia dipendenti ma solamente contratti d’appalto
finalizzati alla pulizia e alla manutenzione della stessa (estintori, ascensore, n.dr.) l’amministratore ha la responsabilità di verificare che le maestranze di cui si serve utilizzino prodotti di pulizia adeguati, richiedendo le schede di sicurezza degli stessi, utilizzino DPI ed abbiano un P.O.S. aggiornato alle necessità emergenziali in corso.
Fase 2 in condominio: la sanificazione
E ora cerchiamo di affrontare il tema spinoso della sanificazione che, come esplicitato dalla Circolare ministeriale n.5443 del 22 Febbraio 2020, è da svolgere periodicamente assieme all’areazione dei locali.
Non essendoci alcuna imposizione, una buona pratica potrebbe essere quella di concordare con gli inquilini modi, tempi e periodicità della stessa al fine di svolgere a pieno il proprio dovere amministrativo. E’ importante accertarsi che l’azienda che offre il servizio di sanificazione dia le adeguate garanzie tecniche e abbia il codice ATECO adeguato.
A tal proposito occorre, anche qualora nello stabile non vi siano dipendenti, affiggere della cartellonistica informativa e delle linee guida nelle parti comuni della quale tutti i condomini possano beneficiare; in questo modo può rendere il principio guida di questa pandemia, lo stare a casa, più sicuro e rispondente alla normativa.
Qui un webinar di approfondimento in cui ne abbiamo parlato.
Geom. Paolo Lutti, CondoAmministratore dello Studio Prodomo di Bologna e Modena