Grazie alla Riforma del Condominio (legge 220/2012), ogni stabile deve essere dotato di un conto corrente condominiale, le cui credenziali per ogni tipo di transazione, vengono affidate all’amministratore di condominio.
Secondo quanto afferma l’Articolo 1129 del Codice Civile << l’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condòmini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio>>.
Ciascun condòmino può chiedere all’amministratore di ricevere una copia, a sue spese, dell’estratto conto, che, in tempi ragionevoli, provvederà ad inoltrare il documento all’interessato.
Anche il Garante della Privacy ha sottolineato come <<nonostante il conto sia intestato al condominio, i singoli condòmini sono ora titolari di una posizione giuridica che consente loro di verificare la destinazione dei propri esborsi o l’operato dell’amministratore, mediante l’accesso in forma integrale, per il tramite dell’amministratore, ai relativi estratti conto bancari o postali>>.
Qualora questo non avvenisse, il condòmino può richiedere la convocazione dell’assemblea e revocare l’amministratore oppure rivolgersi direttamente alla banca che, previa esibizione del diritto di proprietà, è tenuta a consentire la visione dell’estratto conto. Nel caso in cui l’assemblea di condominio non si pronunci a riguardo o non si raggiunga il quorum è possibile rivolgersi all’attività giudiziaria, che procederà alla revoca dell’amministratore, che viene sollevato dall’incarico per gravi irregolarità (così come impone l’Articolo 1129).