Le eredità possono essere un toccasana, ma anche comportare qualche problema nel caso di donazioni non gradite. Pensate, per esempio, ad un terreno in una località di montagna difficile da raggiungere o ad un mini appartamento che ha come eredi oltre 5 persone e che non viene nemmeno affittato.
Queste proprietà, se non curate, possono addirittura produrre delle responsabilità civili o, in casi estremi, anche penali, come nel caso dell’albero della propria proprietà inutilizzata che cade sul fabbricato vicino, magari investendo un passante.
Spesso, in situazioni come questa, le spese sono molto più delle entrate, perchè, oltre al pagamento dell’Imu e della tassa sulla spazzatura, la messa in sicurezza e la sanificazione richiedono un budget non indifferente.
Una delle soluzioni, che sopratutto in tempo di crisi, ha ottenuto più credito è stata quella di rinunciare all’immobile inutile e inutilizzato espandendo il diritto di proprietà agli altri comproprietari o cedendolo allo Stato.
Anche se gli altri proprietari non gradiscono la rinuncia, dal momento che la loro parte di proprietà aumenta, non possono comunque impedirla. Lo affermano il Codice Civile (articolo 827) e lo studio portato avanti dal Consiglio Nazionale del Notariato (n. 216/2014). La rinuncia dell’immobile è un atto che si stipula esclusivamente davanti al notaio che poi lo registra al catasto, dopo il pagamento dell’aliquota dell’6%.
Se, invece, si decide di rinunciare all’immobile e di donarlo allo Stato l’aliquota è dell’8%. Anche in questa circostanza non c’è bisogno di nessuna accettazione.
Per quanto concerne la ripartizione delle spese comuni essa cambia in base al tipo di rinuncia:
- Se è abdicativa il comproprietario rinunciante non è tenuto a corrispondere le spese del bene comune relative al periodo successivo, ma è tenuto a pagare quelle precedenti
- Se è liberatoria ci si libera, appunto, sia delle spese future che di quelle passate (1104 del Codice Civile).
Questo tipo di rinuncia non vale nel caso in cui la situazione di comproprietà si applica in condominio, dal momento che il condomìnio ha delle parti in comune delle cui spese non ci si può liberare, ma che si è comunque tenuti a pagare.