Secondo l’art. 612 bis del Codice Panale si può parlare di “stalking condominiale” se qualcuno reiteratamente minaccia o molesta taluno tanto da causargli un perdurante stato di ansia e di paura per la propria incolumità e per quella dei propri cari. Qualora le minacce e le molestie costringano lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita allora si può parlare di vero e proprio reato.
La Corte di Cassazione con la sentenza 28340/2019 ha confermato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere nei confronti di alcuni condòmini che avevano pesantemente minacciato i vicini, sia con atti incendiari sia con atti di danneggiamento dei immobili stessi.
La Corte di Cassazione sostiene che integrano il delitto di atti persecutori anche due sole condotte di minacce, molestie o lesioni, pur se commesse in un breve arco di tempo, le quali siano idonee a costituire la reiterazione richiesta dall’articolo 612 bis del Codice penale, in quanto non è necessario che gli atti persecutori si manifestino in una prolungata serie temporale.
Sono previsti degli aumenti di pena se i fatti vengono portati avanti: dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, nei confronti di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità definita dall’articolo 3 della legge 104/1992, con l’uso di armi o da persona travisata.