Gli amministratori di condominio sono una categoria di professionisti molto bistrattata. Complice l’immaginario che si è venuto a creare attorno ad alcuni colleghi che “scappano con la cassa”. A volte le parole volano, ma sopratutto quelle scritte hanno un certo peso. Per questo motivo è bene tutelarsi al meglio e conoscere quali sono i propri diritti.
Se l’amministratore di condominio è offeso da una lettera rivolta a più destinatari il mittente può essere accusato di diffamazione. Pena una salata multa e un risarcimento dei danni causati. Lo dice la Corte di Cassazione (sentenza n.18919/2016) precisando che se:
L’offesa sia contenuta in una missiva diretta ad una pluralità di destinatari, oltre l’offeso, non può considerarsi concreta la fattispecie dell’ingiuria aggravata dalla presenza di altre persone, proprio per la non contestualità del recepimento delle offese medesime per la conseguente maggiore diffusione delle stesse.
Quindi non c’è nessun delitto di ingiuria bensì di diffamazione, sopratutto nel caso in cui non viene precisato il contenuto privato della lettera stessa.
Lo stesso, però, vale anche nei confronti dei condòmini. L’amministratore che invia una lettera a tutto il condomìnio dove vi sono espressioni ingiuriose nei confronti di un condòmino può essere soggetto alla stessa pena. E’ ritenuto diffamante anche affiggere nella bacheca condominiale i nominativi dei condòmini morosi perchè, come afferma la sentenza 39986/2014, non vi è alcun motivo affinchè terzi vengano a conoscenza di chi non paga le rate condominiali.
Attenzione quindi a quello che si scrive.