Il 26 maggio è entrata in vigore la legge europea 39/2019. Essa ha imposto l’incompatibilità di :
- Attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione di beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l’attività di mediazione
- Attività svolta come dipendente pubblico, privato o di un istituto bancario, finanziario e assicurativo
- Esercizio di professioni intellettuali afferenti allo stesso settore merceologico per cui si esercita l’attività di mediazione
- Situazione di conflitto di interessi
Secondo i punti 1 e 4 pertanto risulta incompatibile l’attività di amministratore di condominio con quella di agente immobiliare.
Alle domande di chiarimento la Direzione Generale per il Mercato dello Sviluppo Economico ha ribadito l’impossibilità di svolgere la doppia attività.