Sono tante le figure professionali che ruotano attorno al mondo condominiale: portiere, custode, giardiniere, etc.
Il condomìnio, in alcuni casi, può essere, infatti, paragonato ad una struttura organizzata dal datore di lavoro, pubblico o privato, finalizzata alla produzione dei beni o all’erogazione di servizi. Se vengono soddisfatte queste premesse allora il condominio si può considerare un luogo di lavoro, dove il datore è l’amministratore di condominio, come afferma il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/2008).
L’amministratore di condominio può considerarsi il datore di lavoro solo per i dipendenti e non per i lavoratori autonomi affidatari di lavori e di servizi.
Come lavoratori dipendenti si indicano i lavoratori tutelati, cioè coloro che portano avanti la loro prestazione lavorativa nel condominio, con mansioni simili a quelle del portiere. Differente è la situazione in cui i lavoratori non rientrano nel campo di applicazione del Contratto Collettivo dei proprietari dei fabbricati. Nei loro confronti il condominio o l’amministratore è tenuto a redigere un Documento di valutazione dei rischi (Dvr).
Capita che nel condomìnio, contemporaneamente, possano essere presenti entrambi le figure professionali: lavoratori dipendenti e lavoratori occasionali. L’amministratore di condominio deve considerarsi datore di lavoro solo dei primi.
Secondo quanto afferma la Cassazione nella sentenza 42347 del 15 ottobre 2013 questo professionista può considerarsi datore di lavoro nel caso in cui «proceda direttamente all’organizzazione e alla direzione di lavori da eseguirsi nell’interesse del condominio stesso».
Non è in nessun caso ammesso mai il lavoro “in nero”, nemmeno quando la prestazione è portata avanti da un condòmino. La responsabilità di un mancato adeguamento sarà a carico del datore di lavoro, cioè in questo caso di tutti i condòmini. E’ bene però ricordare che l’amministratore viene considerato sia penalmente che amministrativamente come il committente responsabile. I condòmini risponderanno delle sanzioni amministrative in via solidale con l’amministratore. Qualora risulti anche una condotta colposa i condòmini saranno responsabili anche penalmente, oltre che chiamati a rispondere dei danni pecuniari.
Il condominio può in qualsiasi momento assumere o licenziare un lavoratore se la delibera assembleare ha raggiunto il quorum (333 millesimi). Il licenziamento può essere portato avanti solo per <<giusta causa>> o per gravi inadempienze nonchè comportamenti poco adeguati.