Il condòmino che si è staccato dalla canna fumaria condominiale è costretto a partecipare alle spese della suddetta perchè comproprietario di quella che viene considerata una parte comune.
Per l’articolo 1118, commi 1, 2 e 3 del Codice civile, «il diritto di ciascun condòmino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell’unità immobiliare che gli appartiene. Il condòmino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni. Il condomino non può sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d’uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto dalle leggi speciali>>.
In questa ottica si muove anche la sentenza del Tribunale di Roma n. 17687 del 21 settembre 2017 che imputa le spese della canna fumaria anche ai proprietari dei soli box, se non esclusi con apposita voce del regolamento: «in tema di delibere condominiali, deve ritenersi legittima la delibera con la quale le spese relative alla sostituzione dell’impianto di riscaldamento sono poste anche a carico dei box non serviti dall’impianto: essa, infatti, è fondata sul criterio di imputabilità delle spese in base alla comproprietà del bene, ai sensi dell’articolo 1123, comma 1, del Codice civile, e non su quello dell’utilità che, invece, può essere utilizzato solo per le spese ordinarie fatte per l’erogazione del servizio».