Secondo la Corte d’appello di Milano l’amministratore di condominio non può autonomamente agire nella scelta di un avvocato condominiale, andando contro le decisioni prese dall’assemblea.
L’amministratore è autorizzato ad agire in funzione dell’assemblea solo nei limiti delle sue attribuzioni in base all’Articolo 1130 del Codice Civile. La scelta di un professionista piuttosto che un altro non è compito dell’amministratore.
Nonostante in alcuni casi i tempi siano molto stretti, l’amministratore deve essere sempre autorizzato dall’assemblea per la revoca del mandato all’avvocato scelto, anche quando la causa è già avviata.