Quando si parla di ascensori condominiali sono due gli attori che entrano in gioco: la ditta che si occupa della manutenzione e l’amministratore di condominio. Ad ognuno di loro spettano obblighi differenti.
Tra gli obblighi della ditta qualificata a cui è stata appaltata la manutenzione ordinaria c’è:
- l’integrità e l’efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza
- le funi, le catene e i loro attacchi
- l’isolamento dell’impianto elettrico e l’efficienza dei collegamenti con la terra
- l’informazione sull’obbligo di sostituzione di un determinato pezzo
Qualora vi fossero presenti delle problematiche, il manutentore è obbligato a fermare l’impianto e ad informare tempestivamente l’amministratore o, se vi è, il proprietario.
Secondo quanto afferma l’Ordinanza 31215/2019 della Cassazione l’impresa che si occupa della manutenzione deve manlevare il condominio dalle eventuali somme da pagare per i danni alla persona causati dal mancato funzionamento dell’impianto.
Secondo il D.L. n. 162/1999, compito dell’amministratore di condominio è:
- conservare il libretto di immatricolazione, aggiornandolo in seguito alle varie verifiche di controllo
- esporre una targa che indichi il soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche, l’installatore, il numero di fabbricazione, il numero di matricola, la portata complessiva in numero di chilogrammi e di persone
- far eseguire le verifiche secondo la scadenza periodica di ogni due anni
- far effettuare periodicamente la manutenzione ordinaria
- fermare l’ascensore qualora risulti pericoloso
L’amministratore di condominio, dunque, ha il ruolo di presentarsi come custode. Deve pertanto esercitare il controllo del corretto funzionamento dell’impianto nonchè intervenire allo scopo di eliminare situazioni di pericolo che possano insorgere dallo stesso.