L’interruzione della fornitura del gas, dell’acqua e del riscaldamento sono strumenti utilizzati dagli amministratori di condominio nei confronti dei condòmini morosi.
Non tutta la giurisprudenza, però, ha un’unica visione del caso.
Secondo il Tribunale di Roma (sentenza 9877/2018) l’interruzione della fornitura del gas, dell’acqua e del riscaldamento per bollette non pagate espone l’amministratore al risarcimento dei danni, anche se l’intervento è stato portato avanti nei confronti di un condòmino moroso.
L’amministratore, assumendo la carica in condominio, ha il dovere di rispettare il regolamento e le norme del Codice Civile in base ai quali è costretto al risarcimento dei danni causati dalla sua negligenza.
Infatti, se l’amministratore di condominio ha in cassa il denaro da corrispondere all’azienda erogatrice del servizio del gas, allora il professionista può essere accusato di inattività.
Pertanto, secondo questo filone giurisprudenziale, non vi è in alcun modo la possibilità di sanzionare con una mancata erogazione il condòmino moroso. Vediamo invece un’altra linea di pensiero.
Secondo l’art. 63, comma 3, delle disposizioni di attuazione del Codice Civile: << in caso di mora, nel pagamento dei contributi che sia protratta per un semestre, l’amministratore può sospendere il condòmino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato>>.
Lo ha affermato anche il Tribunale di Bologna il 3 aprile 2018, esprimendosi in questi termini: <<è consentita la sospensione dei servizi al condomino che non abbia provveduto al pagamento delle relative quote di sua pertinenza per oltre un semestre, senza che rilevi la natura del bene oggetto del servizio; tale interpretazione è conforme al dettato letterale dell’art. 63 disp. att. c.c., né si può trarre dalla previsione dell’art. 32 della Costituzione un generale obbligo di solidarietà a carico degli altri condòmini, che agiscono nell’àmbito di un rapporto strettamente privatistico e che finirebbero per essere obbligati a gravarsi delle quote del moroso per non subire l’interruzione del servizio da parte del gestore>>.