Sono molti i casi, sopratutto nelle grandi città, in cui si acquistano posti auto o box in condomini che non sono quelli di residenza.
Per quanto riguarda le spese c’è da tener in riferimento l’articolo 1123, comma 3 del Codice Civile che afferma: <<Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità>>.
Pertanto, se per esempio, il vano autorimesse è accessibile direttamente dalla strada e non si ha la possibilità di utilizzare il vano scale condominiale il proprietario del box non è tenuto a pagare spese quali la pulizia della scala, la sostituzione di lampadine o infissi, etc.