Secondo l’articolo 1129, comma 1, del Codice Civile «quando i condòmini sono più di otto, se l’assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condòmini o dell’amministratore dimissionario».
C’è da sottolineare come si parli di condominio quando all’interno di un edificio vi siano almeno due unità immobiliari appartenenti a due proprietari differenti. Un condominio, non necessariamente, ha bisogno di un amministratore. E’ obbligatorio dotarsi di un amministratore solo nel caso di cui sopra.
Può svolgere l’incarico di amministratore di condominio chi:
- gode di diritti civili
- non è stato condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, la giustizia, la fede pubblica, etc.
- non è interdetto o inabilitato
- ha conseguito il diploma
- ha frequentato un corso di formazione iniziale e durante ogni anno formativo (nel caso in cui l’amministratore sia nominato all’esterno dello stabile)
Qualora i condòmini non riescano a scegliere un amministratore, per inerzia o per conflitti interni, con queste caratteristiche è possibile ricorrere all’amministratore giudiziario. In qualsiasi momento è possibile scegliere un nuovo amministratore di condominio e destituire il precedente dall’incarico (Cassazione 11717 del 5 maggio).