Per il biennio 2019/20 il portiere può andare in pensione a 67 anni con almeno 30 anni di contributi. Questo vale sia per gli uomini che per le donne.
Secondo la Corte di Cassazione (20089/2018) l’articolo 24, comma 4, del Dlgs201/2011 il datore di lavoro può concordare con il dipendente di continuare la prestazione lavorativa fino ai 70 anni. E’ consigliabile attestare lo stato di salute del lavoratore attraverso una certificazione di un medico pubblico, per dimostrare che si è ancora capaci di adempiere ai propri compiti.
Il portiere quindi potrà scegliere di proseguire il contratto di lavoro (calcolando la pensione in base alla somma dei contributi successivamente versati) oppure potrà andare in pensione per poi riprendere a lavorare.
Qualora, invece, il datore di lavoro voglia scindere il rapporto di lavoro, l’incarico può essere revocato senza motivazioni aggiuntive con il raggiungimento dell’età pensionabile con una semplice lettere di licenziamento, entro i termini stabiliti dalla legge.
I dipendenti che però possono usufruire di “Quota 100” sono impossibilitati a far proseguire il contratto di lavoro poichè per questa misura è stato introdotto il divieto di cumulo tra reddito di lavoro e pensione.