L’amministratore di condominio è obbligato a convocare l’assemblea se a chiederlo via pec o via raccomandata è 1/6 dell’edificio.
Qualora il professionista decida di non farlo i condòmini richiedenti possono procedere loro stessi alla convocazione, come afferma l’articolo 66 del Codice Civile.
In questo particolare momento legato al Covid, la circolare del 7 novembre 2020 del ministero degli Interni 1530/117/2/1, ha precisato che le riunioni di condominio possono svolgersi anche in presenza, pur essendo fortemente sconsigliate. Naturalmente devono essere rispettate tutte le disposizioni in materia di sicurezza. In alternativa è valida la possibilità di tenere le assemblee di condominio da remoto, semplicemente con il consenso della maggioranza. Altra soluzione potrebbe essere l’assemblea mista, cioè seguita dai condòmini in parte di persona e in parte da remoto.
Condomani offre agli amministratori di condominio la possibilità di svolgere le assemblee sia da remoto che in modalità mista.
L’amministratore di condominio è, quindi obbligato, dietro richiesta dei condòmini, a tenere un’assemblea di condominio.