L’articolo 1102 del Codice Civile consente al condominio di servirsi della cosa comune purchè <<non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto>>.
E’ questa l’unica clausola valida per permettere anche al singolo condòmino di usufruire di uno spazio comune. L’uso è pienamente legittimo se il singolo non pregiudica la fruibilità per gli altri condòmini. Chi utilizza il bene comune lo può fare nella sua pienezza e interezza se questo non compromette l’utilizzo da parte di altri condòmini.