L’assemblea di condominio può scegliere a maggioranza (secondo l’articolo 1137 comma 2 del Codice Civile) per i propri lavori straordinari un unico preventivo.
Ciascun condòmino può presentare all’assemblea dei preventivi così da consentire una vera e propria gara d’appalto. L’amministratore di condominio non è tenuto ad offrire un dato numero di preventivi all’assemblea. Suo compito è invece quello di specificare con chiarezza il punto all’ordine del giorno della riunione e facilitare i condòmini nella ricerca offrendo loro tutta la documentazione richiesta.
Può capitare, però, che sia una sola la ditta che sottoponga un preventivo ad hoc per i lavori straordinari in questione.
L’assemblea può deliberare lo svolgimento della manutenzione straordinaria a quest’unica azienda, senza nessun difetto di forma.