Cosa fare se un amministratore di condominio non convoca un’assemblea straordinaria, nonostante sia stata la maggioranza dei condòmini a richiedergliela? L’assemblea non può essere richiesta in via straordinaria se a richiederla è un singolo condòmino che ha anche 1/6 dell’edificio. La legge infatti impone che i condòmini devono essere almeno 2, a costituire l’1/6 del valore dell’edificio.
L’articolo 66, comma 1, del Codice Civile, permette ai condòmini, dopo un periodo di inerzia dell’amministratore pari a 10 giorni, di convocare direttamente l’assemblea di condominio. La legge dunque permette di prendere in mano la situazione da parte di condòmini solo qualora l’amministratore si dimostri inadempiente.
Ricordiamo che, oltre alla richiesta da parte dei condòmini, è anche lo stesso amministratore a poter indire un’assemblea straordinaria, quando lo ritiene necessario.