Un edificio di un supercondominio, che ha un proprio portone e delle proprie scale separate, può distaccarsi dal supercondominio se la maggioranza dell’assemblea del supercondominio acconsente. Qualora non ci sia il consenso assembleare, i 1/3 dei condòmini dello stabile che vuole staccarsi può ricorrere a vie legali, previa istanza di mediazione.
Lo afferma l’articolo 61 delle Disposizioni di attuazione al Codice Civile: <<Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piano o porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato. Lo scioglimento è deliberato dall’assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo comma dell’articolo 1136 del Codice, o è disposto dall’autorità giudiziaria su domanda di almeno 1/3 dei comproprietari di quella parte dell’edificio della quale si chiede la separazione>>.