L’amministratore di condominio è tenuto a verificare eventuale presenza di amianto all’interno dello stabile da lui gestito.
Secondo l’articolo 1130 (comma 1, numero 4) tra gli obblighi della professione vi è quello di dover compiere degli atti conservativi, anche se non è presente l’autorizzazione dell’assemblea.
Nel caso in cui in condominio fosse presente dell’amianto, dopo la verifica della presenza di questo materiale, l’amministratore è tenuto ad informare l’assemblea, che dovrà optare per una bonifica o per una rimozione. Il professionista dovrà anche avvisare l’Asl di competenza.
Qualora, in presenza di amianto in condominio, non venissero rispettati questi passaggi l’amministratore sarà soggetto è soggetto a responsabilità, anche penali.