In seguito al Dpr 23/2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 15 marzo di quest’anno, sono stati dipanati alcuni nodi in merito alla gestione degli ascensori messi in opera prima del 1999.
Primo aspetto chiarito è l’accesso all’ascensore. Esso deve essere libero da ogni tipo di impedimento, 24 ore su 24. Da liberare dunque i pianerottoli da piante, carrozzini, portaombrelli o altri oggetti, se essi ostruiscono il passaggio di mezzi di soccorso.
Secondo elemento analizzato è la fermata al piano dell’ascensore, che deve essere costantemente monitorata e ricalibrata in quanto il dislivello è frutto di cambiamenti climatici, quantità di persone trasportate e usura della macchina.
Il Dpr 23/2017 ha sottolineato inoltre la non obbligatorietà della presenza di un installatore di chiamata all’interno dell’ascensore. E’ bene però sapere che il costo dello stesso si aggira attorno ai 500/600€ e che l’istallazione è preferibile per un pronto intervento.
Allo stesso modo è stata sancita la non obbligatorietà della luce di emergenza per gli ascensori messi in opera prima del 1999. Questo è, però, un utile strumento per evitare il panico. Nei condomini con diverse persone anziane è preferibile procedere all’istallazione di una luce di emergenza sopratutto per gestire con più serenità casi di soccorso. Ricordiamo a tal riguardo che il salvataggio può essere fatto solo da persone competenti e autorizzate.
Ultimo aspetto puntualizzato dal Dpr 162/99 è stato che per eseguire la manutenzione degli ascensori è necessaria un’abilitazione rilasciata dalla Prefettura, come confermato dal Dpr 23/2017. Da oltre tre anni, però, le prefetture, in seguito al Dl 95/2012, non rilasciano più le abilitazioni. Le imprese di manutenzione sono in difficoltà nel ritrovare personale abilitato. E’ bene quindi che l’amministratore di condominio si documenti sull’abilitazione di una ditta prima di sceglierla per il proprio condominio.
Inoltre è bene sottolineare che l’ascensore è considerato come un bene comune (Articolo 1117 n.3 del Codice Civile), quindi per tutti i condòmini, se installato fin dalla costruzione dell’edificio.
Dal primo gennaio 2021 è possibile usufruire del superbonus anche per i lavori di istallazione di ascensori e montacarichi, nonchè di tutti gli strumenti che consentono la mobilità di persone portatrici di handicap o anziani. Tutto questo secondo il principio di “Solidarietà condominiale” che impone di facilitare l’eliminazione delle barriere architettoniche all’interno dello stabile.