Per modificare delle tabelle millesimali è, nella maggior parte dei casi, necessario incaricare un tecnico con un quorum deliberativo di 333 millesimi.
Come afferma l’articolo 69 delle Disposizioni di attuazione del Codice Civile, la variazione può avvenire anche se c’è la maggioranza qualificata. Con maggioranza qualificata si intende la maggioranza dei presenti e di almeno 500 millesimi.
«I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all’articolo 68 possono essere rettificati o modificati all’unanimità. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell’interesse di un solo condòmino, con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, secondo comma, del Codice civile (500 millesimi e la maggioranza degli intervenuti ndr), nei seguenti casi: quando risulta che sono conseguenza di un errore; quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condòmino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione».
Secondo la Corte di Cassazione (sentenza 30392/2019) «l’atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non ha natura negoziale; ne consegue che il medesimo non deve essere approvato con il consenso unanime dei condòmini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all’articolo 1136, comma 2, del Codice civile».
Secondo la Sentenza 5904/17, invece, la possibilità di modifica con maggioranza qualificata sarebbe possibile solo nel caso di variazione di tabelle utenze.
E’ da tener presente come siano rilevanti per la modifica delle tabelle solo gli accorpamenti o i frazionamenti che alterano per più di un quinto il valore millesimale. Secondo la sentenza della Cassazione 15109/2019: «in ipotesi di divisione orizzontale in due parti di un appartamento in con- dominio, non si determina alcuna automatica incidenza dell’opera sulle tabelle millesimali ai fini della revisione dei valori delle unità immobiliari (Cassazione 13184/2016 e Cassazione 2493/1967), mentre grava sull’assemblea l’onere di provvedere a ripartire le spese tra le due nuove parti così create ed i rispettivi titolari, determinandone i valori proporzionali espressi in millesimi sulla base dei criteri sanciti dalla legge».
Pertanto non è sempre obbligatoria la modifica delle tabelle millesimali, ma bisogna analizzare la situazione caso per caso per agire nel modo più appropriato possibile.