Sono sempre di più i supercondomini che si stanno diffondendo in tutta Italia.
Con questo termine si indicano quegli edifici che costituiscono anche autonomi condomìni, ma che hanno spazi e beni di proprietà comuni. Tra gli spazi in comune vi sono, per esempio, i cancelli, i viali, i parcheggi, il verde, etc. Il termine super fa ben capire come si parla di una più complessa organizzazione condominiale, senza però la perdita delle individualità dei singoli stabili.
Questo tipo di edificio è stato introdotto dalla Riforma del Condominio (legge 220/2012), pur essendo già presente nella giurisprudenza stessa. Attraverso questa norma si dichiara valida anche per questi stabili la normativa condominiale.
Secondo l’articolo 1117 del Codice Civile le disposizioni sul condominio <<si applicano in quanto compatibili in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni>>.
Un Supercondominio viene considerato tale anche senza manifestazione esplicita di volontà dei condòmini, attraverso specifiche approvazioni assembleari.
Secondo la Cassazione con la sentenza 19939/2012 <<ai fini della costituzione di un supercondominio non è necessaria nè la manifestazione di volontà dell’originario costruttore, nè quella di tutti i proprietari delle unità immobiliari di ciascun condominio, venendo il medesimo in essere “ipso iure et facto”, se il titolo e il regolamento condominiale non dispongono altrimenti. Si tratta di una fattispecie legale, in cui una pluralità di edifici, costituiti o meno in distinti condomìni, sono ricompresi in una più ampia organizzazione condominiale, legati tra loro dall’esistenza di talune cose, impianti e servizi comuni (quali il viale di accesso, le zone verdi, l’impianto di illuminazione, la guardiola del portiere, il servizio di portierato, ecc.) in rapporto di accessorietà con i fabbricati, cui si applicano in pieno le norme sul condominio, anziché quelle sulla comunione».
Il supercondominio per questo, per esempio, ha bisogno di più codici fiscali, tanti quanti sono i condomìni, più, naturalmente, uno per il supercondominio. Infatti nel supercondominio esistono due tipi di tabelle millesimali: una relativa ai millesimi delle parti comuni e una relativa ai millesimi del singolo edificio.
Con la Riforma del Condominio sono state apportate alcune modifiche. Per esempio è stato imposto che se in uno stabile sono più di 60 le persone che vi risiedono si deve identificare una figura che sia a capo dell’assemblea e che faccia da tramite con l’amministratore di condominio.
Secondo l’ex articolo 1136, quinto comma, del Codice Civile, si può scegliere un rappresentante con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno due terzi del valore dell’edificio. Il mandato del rappresentante può essere di carattere gratuito o oneroso. Il mandatario che commette illeciti ne risponderà civilmente verso i mandanti e verrà considerato responsabile verso lo Stato, qualora si tratti di reati.
Condomani è un ottimo strumento per la gestione dei supercondomini. Facilita in toto l’amministrazione perchè consente di gestire sopratutto la comunicazione in modo rapido ed efficiente e permette di raggiungere facilmente tutti i condòmini orientando professionalmente la comunicazione.