L’amministratore giudiziario è un professionista scelto dal giudice quando l’assemblea di condominio, per inerzia o per contrasti interni, non riesce a nominarne uno.
Pur essendo stato nominato dal Presidente del Tribunale, la natura delle funzioni dell’amministratore giudiziario non cambia perché l’autorità giudiziaria non ha il potere di ampliarle o modificarle. Quest’ultima si occupa esclusivamente di indicare il soggetto. Lo afferma l’Articolo 1129, comma 1, del Codice Civile.
Anche questo professionista infatti risponde, come quello nominato dall’assemblea, di tutte le sue azioni. Infatti l’amministratore giudiziario non è infatti ausiliario del giudice e deve rendere conto di tutto il suo operato.
Per quanto concerne il compenso, invece, secondo l’articolo 1709 del Codice Civile non essendo stato pattuito in fase iniziale, esso è determinato in base alla tariffa degli ordini professionali.
Inoltre la durata dell’incarico dell’amministratore giudiziario non è determinata nella nomina o da una legge (come avviene invece per l’amministratore scelto dall’assemblea). La sua carica può continuare fino a quando l’assemblea non troverà un’alternativa.