Con l’acquisto di un’area di giardino di pertinenza esclusiva di una singola unità immobiliare, il condòmino proprietario acquista anche gli alberi e le piante al suo interno ed è obbligato a prendersene cura, anche nel rispetto del decoro condominiale.
Per quanto concerne le spese dell’area verde, la giurisprudenza è divisa. Le spese relative dovrebbero essere a carico di chi possiede l’area di giardino, ma secondo la Cassazione civile (sezione II, 16 ottobre 2020, n. 22573) «alle spese di potatura degli alberi, che pur insistono su suolo oggetto di proprietà esclusiva di un solo condomino, sono tenuti a contribuire tutti i condòmini allorché si tratti di piante funzionali al decoro dell’intero edificio e la potatura stessa avvenga per soddisfare le relative esigenze di cura del decoro stesso. Le piante di alto fusto possono formare oggetto, ad un tempo, di proprietà esclusiva e di comunione, fornendo utilità differenziate al proprietario del suolo e, ad un tempo, ai titolari delle unità immobiliari dell’edificio condominiale, in quanto componenti essenziali del decoro architettonico del fabbricato; ciò giustifica l’obbligo di contribuzione dei partecipanti al condominio alle spese di potatura».
Obbligo è comunque prendersi cura dell’area verde. L’articolo 896 del Codice Civile prevede che nel caso in cui i rami e le radici sconfinino in un’altra proprietà, il proprietario del fondo attiguo può costringere il possidente noncurante a provvedere al taglio. Qualora quest’ultimo non porti avanti l’azione richiesta il vicino può scegliere di provvedervi egli stesso, se ad oltrepassere il confine sono le radici.
L’articolo infatti recita: <<quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo>>.
L’articolo 892 del Codice Civile prevede che, in caso di inerzia, è necessario ottenere un provvedimento giudiziale a carico della parte inadempiente. La forza pubblica, rappresentata per esempio dall’ente della Polizia e dei Carabinieri, non ha la possibilità di agire su questioni di interesse privato che non si delineano come reato.
Allo stesso modo anche l’amministratore di condominio, che è responsabile delle parti comuni dell’edificio (art. 1117 del Codice Civile), non ha alcun potere sulle proprietà private, anche se nel verbale dell’assemblea viene richiesto esplicitamente un taglio delle siepi aggettanti, per esempio. Di conseguenza, l’amministratore non può essere accusato di inadempienza se un condòmino non provvede alla potatura di rami o radici.