All’interno del condominio ci possono essere delle parti che vengono utilizzate solo da alcuni condòmini. Pertanto, come ha deliberato la cassazione (sentenza 11195/2010), se il bene è destinato a servire non già la porzione in proprietà esclusiva di un solo condomino, ma una parte del fabbricato riferibile ad un numero limitato di condòmini, trova applicazione l’articolo 1223 (comma 3) del Codice Civile, secondo cui le spese relative alla manutenzione di esse sono a carico del gruppo di condòmini che ne ha tratto l’utilità>>.
Quindi, se all’interno di un condominio vi è per esempio un cancello ad uso esclusivo di alcuni condòmini, per esempio quelli che sono in possesso di un garage, allora pagheranno le spese del cancello solo quei condòmini che sono in possesso del telecomando.
Può esserci un’eccezione nella ripartizione delle spese se specificato nel regolamento di condominio.