Secondo l’articolo 1117, n. 3, del Codice civile il citofono non costituisce un bene indispensabile per il condominio.
Pertanto, qualora l’assemblea dovesse ritenere inutile provvedere alla sua riparazione o alla sua sostituzione, l’impianto citofonico può non essere aggiustato.
Qualora un condòmino consideri assolutamente fondamentale usufruire di questo bene, può procedere alla riparazione o alla sostituzione del citofono in autonomia, prendendosi carico però di tutte le spese. Lo afferma l’articolo 1102 del Codice civile, per il quale «ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa…».
Per la riparazione o la sostituzione dell’impianto il condòmino si deve accertare di non ledere con i lavori il decoro dell’edificio, nè la stabilità del condominio, come afferma l’articolo 1120, ultimo comma, del Codice civile.