La Riforma del condominio all’articolo 1130-bis, ultimo comma, del Codice Civile ha inserito la possibilità di inserire un consigliere condominiale. <<Il condominio può anche nominare, oltre all’amministratore, un consiglio di condominio composta da almeno tre condòmini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzione consultive e di controllo>>.
Non è possibile nominare come consigliere condominiale un esterno al condominio stesso.
E’ bene ricordare che il consiglio di amministrazione di un condominio è l’organo consultivo dell’amministratore che può anche sostituire lo stesso quando in casi di assenza temporanea o in casi di revoca o dimissioni. Pertanto può considerarsi anche come un organo di controllo, come afferma anche l’Art. 1130-bis del Codice Civile.