Le spese di un ascensore si ripartiscono solitamente secondo le tabelle millesimali, come impone l’articolo 1124 del Codice Civile.
Ci sono casi in cui il regolamento condominiale specifica la divisione delle spese e le sue norme prevalgono sui criteri di riparto della legge. Tra i codici che possono essere inseriti e che, quindi, possono modificare le spese c’è la possibilità di ripartire i costi in base ai componenti dei nuclei familiari.
La modifica o l’integrazione del regolamento condominiale può essere deliberato dall’assemblea con la maggioranza degli intervenuti oltre 500 millesimi, così come impone l’articolo 1124 del Codice Civile. Le spese, quindi, se viene deciso dai condòmini, possono essere divise in base all’uso che ciascuno può farne.
Secondo il suddetto articolo, modificato dalla legge 220/2012, le spese per l’ascensore devono essere sostenute per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari, mentre per l’altra metà esclusivamente in ragione dell’altezza di ciascun piano dal suolo. Nel primo comma del suddetto articolo infatti si legge: «le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo».
Dal momento che l’ascensore fa parte delle parti comuni, anche chi abita al pian terreno ne usufruisce, quanto meno per la conservazione e per la manutenzione dell’edificio. Come ha affermato la Cassazione il 12 settembre 2018 con la sentenza n. 22157 anche i proprietari siti al piano terra, con accesso autonomo dalla pubblica via, devono concorrere alle spese dell’ascensore, anche se solo per la metà ripartita in base al valore dei millesimi.
Secondo quanto affermato dalla Cassazione, sentenza 23222 del 27 settembre 2018 «a differenza dell’installazione ex novo di un ascensore in un edificio in condominio, les pese relative alla manutenzione e ricostruzione dell’ascensore già esistente vanno ripartite ai sensi dell’articolo 1124 del Codice civile». «L’impianto di ascensore, in quanto mezzo indispensabile per accedere al tetto e al terrazzo di copertura, riveste la qualità di parte comune anche relativamente ai condòmini proprietari di negozi o locali terranei con accesso dalla strada, poiché pure tali condòmini ne fruiscono, quanto meno in ordine alla conservazione e manutenzione della copertura dell’edificio, con conseguente obbligo gravante anche su detti partecipanti, in assenza di titolo contrario, di concorrere ai lavori di manutenzione straordinaria ed eventualmente di sostituzione dell’ascensore, in rapporto e in proporzione all’utilità che possono in ipotesi trarne».