La Legge n. 220 dell’11 novembre 2012, consente ai condomini di possedere un animale domestico all’interno delle proprie abitazioni.
Gli inquilini possono quindi avere un animale all’interno dell’appartamento, il quale può liberamente usufruire di scale ed ascensori nel caso i suoi padroni abitino ai piani superiori rispetto a quello d’ingresso.
Il buonsenso degli inquilini non può però essere messo da parte. Essi infatti sono tenuti a controllare che l’animale non faccia i bisogni sul balcone o sul pianerottolo e che venga portato sempre all’esterno del recinto condominiale oppure nei giardini più vicini. Oltre a questo, è importante che l’animale (specialmente nel caso dei cani, ma anche di alcuni volatili quali canarini o pappagalli) non arrechi disturbi dovuti a versi e lamenti continui, specialmente in orari notturni. In questo modo si può convivere tranquillamente senza ricorrere a litigi che possano inasprire i rapporti fra vicini di casa cercando, nel limite del possibile, di limitare i rumori dovuti alla presenza di animali.
Marco Brigoli