L’uso dell’androne condominiale, così come quello di tutte le parti comuni, è disciplinato dal regolamento condominiale.
Come afferma l’articolo 1102 del Codice Civile ciascun partecipante può servirsi della cosa comune se non altera la sua destinazione d’uso o impedisca ad altri di farne pari uso.
Non si può quindi adibire l’androne condominiale a sala d’attesa, ma allo stesso tempo non si può impedire alle persone di transitare o di sostare per un breve periodo in questo spazio.