L’uso dell’androne condominiale, così come quello di tutte le parti comuni, è disciplinato dal regolamento condominiale.

Come afferma l’articolo 1102 del Codice Civile ciascun partecipante può servirsi della cosa comune se non altera la sua destinazione d’uso o impedisca ad altri di farne pari uso.

Non si può quindi adibire l’androne condominiale a sala d’attesa, ma allo stesso tempo non si può impedire alle persone di transitare o di sostare per un breve periodo in questo spazio.

Federica Sesti Osseo

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