Il decreto ingiuntivo è lo strumento che la legge offre per recuperare le somme dovute dal condominio moroso. L’amministratore di condominio, senza bisogno di autorizzazione da parte dell’assemblea, è il soggetto legittimato ad agire per riscuotere quanto dovuto (così come afferma Art. 1131, primo comma, del Codice Civile).
Per poter agire è necessario che l’assemblea abbia approvato un piano di ripartizione delle spese.
Solo a quel punto l’amministratore potrà agire, d’ufficio, per recuperare il credito, proponendo un ricorso per ingiunzione di pagamento al giudice competente.
Secondo l’Art. 1129 n. 6 del Codice Civile costituisce grave irregolarità da parte dell’amministratore <<aver omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva per l’esecuzione delle somme dovute al condominio>>.
I condòmini possono chieder conto all’amministratore dei decreti ingiuntivi richiesti. Nel caso in cui l’amministratore si rifiuti di rendere visionabili i documenti e/o si constati che non sono state portate avanti le azioni dovute, i condòmini possono chiedere la convocazione dell’assemblea di condominio per la revoca dell’amministratore, nonchè si può ricorrere alla revoca giudiziale per chiedere un risarcimento danni.