Durante gli ultimi anni le morosità dei servizi e delle utenze stanno aumentando drasticamente. Bollette di luce, gas e acqua risultano non pagate in numero sempre crescente. La causa di tutto questo, spesso, si ritrova nella crisi economica che ha attanagliato e ancora adesso fa sentire i suoi strascichi nel nostro paese.
Non tutte le morosità delle utente però sono uguali.
Secondo il Dlg 152/2006 l’interruzione della somministrazione dell’acqua nei confronti del condòmino moroso può causare problemi alimentari e igienico-sanitari. Pertanto deve essere sempre assicurata, almeno fino ad un anno, il quantitativo minimo di acqua vitale, pari a 50 litri per abitante al giorno. Questo è concesso a tutti coloro che versano in condizioni di documentato stato di disagio economico-sociale e a tutti gli enti pubblici. Non è data la possibilità al gestore, in questi due casi, di procedere con l’interruzione del servizio.
Inoltre il gestore, prima della sospensione dell’utenza, è tenuto a comunicare le forme di rateizzazione per il piano di rientro della morosità e a definitive le modalità di riattivazione del servizio.
La Cassazione con la sentenza 25731/2015, però, ha deciso diversamente per la luce e il gas. Il contratto di energia elettrica è un contratto di somministrazione, quindi è legittimo il distacco della fornitura. E’ bene che, nel momento in cui l’utente paga il suo debito, il servizio venga immediatamente ripristinato. Pena il risarcimento del danno.