La revoca di un amministratore di condominio è un atto che non ammette alcun tipo di proroga.
Il professionista che ha perso il suo incarico non può convocare alcuna assemblea di condominio, nè svolgere alcuna attività ordinaria o straordinaria.
Come afferma la sentenza 608 del 2017 del Tribunale di Fermi: <<Le ragioni sottese alla revoca giudiziale dell’amministratore poggiano sulla violazione dei doveri impostagli dalla legge; il provvedimento giudiziale è finalizzato a sottrarre il condominio alla condotta contraria alle norme di legge, da parte dell’ex amministratore e ciò giustifica una rescissione netta ed immediata del rapporto tra le parti>>.
Solitamente, nel momento in cui vi è la revoca di un amministratore di condominio, si può istituire un status di prorogatio imperii, che permette al professionista di continuare ad esercitare nello stabile fino alla nomina di un nuovo mandatario.
L’articolo 1129 del Codice civile, all’ottavo comma, afferma che «alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condòmini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi».