Decennale postuma e controllo tecnico: di cosa si tratta?

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E’ bene sapere che secondo il Dl 20 giugno 2005, n. 122 il costruttore di edifici nuovi è obbligato a consegnare all’atto del trasferimento della proprietà una polizza assicurativa indennitaria. La polizza è a beneficio dell’acquirente, ha effetto dalla data di ultimazione dei lavori e copre i danni all’immobile, compresi i danni a terzi, causati all’opera assicurata da uno dei seguenti eventi, purché derivanti da difetto di costruzione: rovina totale dell’opera; rovina e gravi difetti delle parti dell’opera destinate a “lunga durata” che compromettano la stabilità dell’opera; pericolo di rovina totale o parziale dell’opera. L’assicurazione vale 10 anni dalla stipula del contratto di compravendita e viene rilasciata dalle compagnie di assicurazione a fronte di un controllo tecnico del progetto e dell’opera in corso di esecuzione, effettuato con esito positivo da un organismo di ispezione accreditato. Oltre alle strutture (requisito obbligatorio), possono essere oggetto di verifica lo stato di manutenibilità e vita utile di altre parti dell’edificio come ad esempio le impermeabilizzazioni, gli intonaci e rivestimenti esterni, i pavimenti e rivestimenti interni, gli impianti elettrici, meccanici e termotecnici. I requisiti vengono scelti dall’impresa (o immobiliare) in funzione di quali rischi vuole assicurare. Certamente le compagnie di assicurazione aumentano il premio laddove si assumono più rischi (quindi scarse certezze o minori controlli).

Il controllo tecnico, soprattutto se si sviluppa in progress con l’andamento dei lavori, offre alcuni concreti vantaggi. Al termine dei lavori viene rilasciato un rapporto di ispezione finale che sintetizza i risultati delle verifiche svolte sia in merito al progetto sia in corso di realizzazione delle opere e che fornisce al cliente ed agli assicuratori il parere finale sull’assicurabilità dell’intervento.

ICMQ S.p.A.

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