Come in tutti i settori anche in condominio esiste il conflitto di interessi. Esso può essere imputato solo dove è facilmente dimostrabile una divergenza fra gli interessi della comunità e quello del singolo condòmino.
L’articolo 2373, commma 1 del Codice civile, sottoscrive che è possibile invalidare l’assemblea se il condòmino interessato è stato parte del processo decisionale e ha portato alla maggioranza.
Questo tema è ritornato in voga con il Superbonus 110. Il compenso dell’amministratore di condominio non rientrerebbe tra le spese detraibili. Unica eccezione potrebbe essere l’identificazione di questo professionista nel responsabile dei lavori, cioè in quel soggetto che può essere incaricato per svolgere i compiti attribuitigli dal Dlgs 81/2008. Si potrebbe così apparentemente rappresentare il caso di conflitto di interessi indicato dal Codice Civile all’articolo 1394.
Non abbiamo usato causalmente il condizionale. Andiamo un po’ più a fondo, però, della questione. Secondo la sentenza 1038/2019 si definisce conflitto di interessi <<il contrasto tra due interessi, quello del rappresentante e quello del rappresentato, che devono presentarsi in modo assolutamente inconciliabile ed incompatibile, tali da sfociare in un contrasto insanabile>>. Non è di certo questo il nostro caso.
Si potrebbe parlare di conflitto di interessi solo qualora l’amministratore di condominio attribuisca a se stesso un compenso extra come responsabile dei lavori.