La bella stagione è ormai alle porte e in alcune città si avvia la procedura per la chiusura dei riscaldamenti centralizzati.
Se sono stati inseriti nelle case i contabilizzatori è bene quindi controllare la ripartizione delle spese di riscaldamento. I costi infatti non devo essere imputati in base ai consumi presunti, bensì in base ai consumi effettivi. E’ recente l’ordinanza 6128 della Corte di Cassazione che ricorda come facciano fede le cifre derivanti dai calcoli del contacalorie per avere un corretto bilancio condominiale.
Ci sono casi, però, in cui questa norma non è applicabile. E’ quando c’è una comprovata differenza di fabbisogno termico per metro quadrato superiore al 50%. In quest’ultima circostanza è possibile suddividere le spese per almeno il 70% agli effettivi prelievi volontari di energia termica.