Possono partecipare all’assemblea condominiale anche soggetti non appartenenti al condominio. Tecnici e consulenti per specifici lavori possono infatti prendere parte alle riunioni in relazione a specifiche questioni. A loro però è data la possibilità di interagire ed essere presenti solo per il tempo necessario, non per tutto l’arco della riunione.
All’assemblea, dunque, possono partecipare solo i soggetti legittimati. Non possono considerarsi tali nemmeno i parenti dei condòmini (che invece spesso fanno la loro comparsa in assemblea), che, quindi, non sono autorizzati a parlare e a votare.
E’ compito del presidente verificare la giusta permanenza degli estrani all’interno dell’assemblea, dal momento che come afferma la Cassazione (sezione II, sentenza 30 novembre 2017, n. 28763 e sezione II, sentenza8 agosto 2003, n. 11943): <<la partecipazione ad un’assemblea condominiale di un soggetto estraneo ovvero privo di legittimazione non si riflette sulla validità della sua costituzione e delle decisioni in tale sede assunte, sempre che tale partecipazione non abbia influito sulla maggioranza richiesta e sul “quorum” prescritto, né sullo svolgimento della discussione e sull’esito della votazione>>.
L’articolo 67 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile stabilisce che ciascun condòmino può intervenire in assemblea delegando per iscritto un rappresentante. Se i condòmini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quarto dei condòmini e del valore millesimale.
Secondo l’Articolo 72 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile è legittimato a partecipare all’assemblea il condòmino che si presenta personalmente o un rappresentante che agisce in sua vece.
E’ molto frequente che alcuni condòmini portino con sè anche dei parenti alle assemblee. In questo caso la persona estranea all’assemblea non sostituisce il condòmino, ma lo affianca, esprimendo opinioni, pur non essendo legittimato nel farlo. Se gli altri condòmini non accettano questa sua presenza, è costretto ad allontanarsi, non essendo legale la sua presenza all’interno della suddetta riunione.